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Marshall
28-02-2008, 15: 49
Silenzio della Pubblica Amministrazione


Il Silenzio è l’inerzia della pubblica amministrazione.

Le forme di silenzio conosciute dal nostro ordinamento sono: Silenzio significativo, silenzio rigetto, silenzio inadempimento, silenzio devolutivo.


1. Nel Silenzio Significativo l’ordinamento collega al decorso del termine la produzione di un effetto equipollente all’emanazione di un provvedimento favorevole (silenzio assenso) o di diniego (silenzio diniego) a seguito di istanza del privato titolare di un interesse pretensivo.

• Pochi sono i casi di silenzio diniego previsti dalla legge.
Ad esempio l’autorizzazione richiesta da dipendenti pubblici all’amministrazione di appartenenza ai fini dello svolgimento di incarichi retribuiti si intende definitivamente negata, quando, a seguito della presentazione della richiesta che non attenga ad <<incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche>>, sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni.

• Più rilevante è il campo di applicazione del silenzio assenso, che costituisce la regola nel nostro ordinamento per i procedimenti a istanza di parte.

Nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica nei termini di legge il provvedimento di diniego né indice una conferenza di servizi.

Eccezioni in ordine alle quali il silenzio non può valere come assenso, ma va qualificato come silenzio inadempimento (articolo 20 comma 4 legge 241/1990).
Procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, salute pubblica, i casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, i casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché i procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la funzione pubblica, di concerto con i ministri competenti.

Queste eccezioni corrispondono all’area in ordine alla quale l’amministrazione dovrebbe provvedere espressamente su istanza del privato.


Il silenzio opera salva applicazione dell’art. 19 (dichiarazione di inizio attività).
Al fine di evitare la formazione del silenzio l’amministrazione competente può operare in 3 modi.

1° Modo => Provvedere espressamente.

2° Modo => Può comunicare all’interessato il provvedimento di diniego nel termine dell’art. 2 (in assenza di diversa determinazione, esso è di 90 giorni).
Nei procedimenti a istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, occorre comunicare tempestivamente agli istanti di parte i motivi che ostano all’accoglienza dell’istanza.
Tale comunicazione interrompe i termini della conclusione del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza della scadenza del termine di 10 giorni assegnato per presentare le osservazioni.

3° Modo => L’amministrazione può indire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza una conferenza di servizi.

Successivamente alla formazione del silenzio l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
Sembra confermata opinione secondo cui a seguito della formazione del silenzio assenso, l’amministrazione non potrà più provvedere tardivamente in modo espresso.


2. Il silenzio inadempimento è un mero fatto.
Il suo campo d’applicazione si ricava dalla lettura dell’art. 2 combinato con l’art. 20, ossia ambito in cui operano le eccezioni al silenzio assenso (attengono in gran parte a interessi critici).

Corrisponde all’area in cui l’amministrazione deve provvedere in modo espresso.

Il silenzio può ritenersi formato trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento,
a partire da tale momento decorre il termine per una proporre ricorso giurisdizionale volto a
ottenere una pronuncia con cui il giudice ordina all’amministrazione di provvedere
generalmente entro un termine non superiori ai 30 giorni.

Tal ricorso può essere proposto fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre 1
anno dalla scadenza dei termini per provvedere.
Sono annessi provvedimenti tardivi.


3. Il silenzio rigetto si forma nei casi in cui l’amministrazione alla quale sia stato indirizzato un ricorso amministrativo, rimanga inerte.

Il ricorso si ritiene respinto trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico.


4. Il silenzio devolutivo è disciplinato agli art. 16 e 17 della legge 214/1990.

L’inutile decorso del termine consente al soggetto pubblico procedente di completare il procedimento pur in assenza di un parere obbligatorio (art. 16), ovvero di rivolgersi ad un’altra amministrazione al fine di ottenere una valutazione tecnica non resa dall’amministrazione alla quale è stata inizialmente richiesta (art. 17).

Heathen
28-02-2008, 16: 07
Le pratiche per l'ottenimento del CPI

bridget
28-02-2008, 16: 22
e quindi? Obiettivo del topic?

Marshall
28-02-2008, 16: 24
Che da questo pc non posso ne salvare ne stampare

pippo
28-02-2008, 17: 20
Son almeno 14 anni che studio e lavoro sul silenzio dell'amministrazione e ancora non ho ben recepito la casistica...

bridget
28-02-2008, 17: 25
Che da questo pc non posso ne salvare ne stampare

cioè? è un difetto del forum?